Pubblichiamo di seguito un estratto della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nel quale si sviluppa l'ordinamento della professione di maestro di sci, ddl di recente approvazione da parte dell' ARS (Assemblea Regionale Siciliana). In tale legge, vengono esposti i punti per la realizzazione del Collegio Sicilia. Interessanti gli articoli 4 comma 1, 4 e 6 riguardanti "Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale". L'articolo 5 comma 3 riguardante la "Commissione d'esame". Di particolare interesse l'articolo 8 comma 1 e 2 riguardanti le sanzioni amministrative per chi pratica la professione non essendo iscritto all'albo regionale. Infine l'articolo 11 inerente alle "Norme Transitorie" nel quale si evince che in prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’albo dei maestri di sci, a domanda, i residenti in Sicilia in possesso dei requisiti di certificazione rilasciati dalla FISI, conseguiti antecedentemente alla legge 8 marzo 1991, n. 81, equipollenti al titolo di maestro di sci, in regola con i corsi di aggiornamento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 11 della medesima legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché coloro che, cittadini residenti nella Regione, siano già iscritti presso altri albi regionali. In tal caso il richiedente, con la domanda di iscrizione all’albo dei maestri di sci della Regione, deve produrre attestazione di cancellazione all’albo di provenienza.
Speriamo che dopo una stagione ricca di rocambolesche iniziative, un provvedimento fatto legge che porta all'istituzione di un collegio siciliano regolamentato chiaramente, possa riportare ordine e chiarezza.




